Reclami

INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECLAMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS 24/2008, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS 46/2016

Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclami scritti all’intermediario o all’impresa proponente. Modalità e recapiti aziendali:

Itas Mutua: Servizio Reclami Gruppo ITAS Assicurazioni – Piazza delle Donne Lavoratrici 2 – 38123 Trento – fax 0461.891840 – email: reclami@gruppoitas.it

Europ Assistance Italia S.p.A.: Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; e-mail ufficio.reclami@europassistance.it – pec reclami@pec.europassistance.it – fax 02.58.47.71.28.

REVO Insurance S.p.A.: viale dell’agricoltura, 7 – 37135 Verona – fax: 02/92885749 PEC : revo@pec.revoinsurance.com

via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – fax 06/42133745 o 06/42133353 – e-mail: reclami@elbassicurazioni.it PEC: reclami@pec.elbassicurazioni.it

Arag Se: Ufficio Reclami – Viale del Commercio 59 – 37135 Verona (VR) – Fax: 045.8290499 – Mail: servizio.reclami@arag.it

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato breve descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta; il termine resta sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni di istruttoria.

I reclami inoltrati per il tramite dell’intermediario dovranno seguire le seguenti modalità ed essere indirizzati ai seguenti recapiti: CAMIN & CORCHIA ASSICURAZIONI sas di Stefano Camin & C. – Galleria Bassa dei Magnani 3 – 43121 Parma (PR) – mail: posta@camincorchia.it – PEC: camincorchia@pec.it.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore FAX: 06 42133206 – Via del Quirinale, 21 00187 Roma – Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa preponente e dell’eventuale riscontro fornito. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell’impresa, dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l’Intermediario collaborante, o suoi dipendenti/collaboratori, che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all’Intermediario principale per conto del quale svolge l’attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L’informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall’Intermediario principale.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net . Si ricorda che il reclamante in alternativa alle sopra illustrate modalità, potrà attivare: la procedura prevista dall’Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCAuto la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall’art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell’RCAuto.

Provvedimento IVASS 46-2016